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Supporto clienti
I clienti di ForGreen possono scaricare i documenti, compilarli e inoltrarli all’email clienti@forgreen.it oppure al fax 045 8762601. Per eventuali domande potete contattarci ai numeri sopra riportati.
Per fatture con scadenza successiva al 01 marzo 2018 per le forniture di Energia Elettrica e al 1° gennaio 2019 per le forniture del gas, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) il cliente può, nei casi di ritardi nella fatturazione superiori ai due anni a causa di negligenza da parte dell’azienda di distribuzione o di fornitura, eccepire la prescrizione e pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi degli ultimi 2 anni.
Tale richiesta può essere inoltrata all’indirizzo clienti@forgreen.it inviando il modulo presente in fattura o scaricabile qui di seguito.
La prescrizione breve si applica a utenti domestici, microimprese e professionisti, inoltre si segnala che sono esclusi dal provvedimento in questione i clienti multisito (qualora almeno un punto non sia servito in bassa tensione o non abbia consumi annui inferiori a 200.000 Smc) e le amministrazioni pubbliche.
Si ricorda che, in ogni caso, le informazioni relative all’importo prescrivibile sono riportate in bolletta, per via della già citata delibera di ARERA, in base alla quale gli operatori sono appunto obbligati a informare il cliente, nell’ottica della tutela del consumatore e della trasparenza di mercato, su tutti i dati importanti per la conoscenza dei propri consumi e per effettuare correttamente i pagamenti. Gli importi oggetto di prescrizione sono inoltre esclusi dall’ambito di applicazione di eventuali clausole contrattuali che prevedano metodi di pagamento quali servizi di incasso pre-autorizzati SEPA Direct Debit – SDD (domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito), anche nel caso in cui fossero la modalità indicata dal cliente finale relativamente alle fatture di periodo e di chiusura.
Si precisa che nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali si ritiene non sia maturata la prescrizione, a causa della presunta sussistenza di cause ostative ai sensi della normativa primaria e generale di riferimento, il venditore è tenuto ad integrare la fattura recante tali importi con una pagina iniziale aggiuntiva contenente il seguente avviso testuale:
“La fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni per i quali si ritiene non sia maturata la prescrizione biennale, di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) per cause ostative ai sensi della disciplina primaria e generale di riferimento”
L’avviso di cui sopra dovrà essere accompagnato dall’indicazione dell’ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni, dalla motivazione che ha determinato la comunicazione in questione e di una sezione che indica la possibilità di inviare un reclamo al venditore, nonché un recapito postale o fax e una modalità telematica o indirizzo di posta elettronica del venditore a cui far pervenire il reclamo medesimo.
Si precisa invece che il diritto del venditore a recuperare il saldo delle fatture non pagate si prescrive se non viene esercitato per 5 anni da quando lo stesso diventa esigibile (ovvero dalla data di scadenza della fattura). Tuttavia, se durante questo periodo il fornitore di energia pone in essere atti interruttivi della prescrizione (ad esempio, inviando una lettera di costituzione in mora), il termine di prescrizione inizia a decorrere di nuovo, come se non si tenesse conto del tempo già trascorso.
Clicca qui per scaricare il Modulo per la richiesta di prescrizione degli importi fatturati.
Modulistica
Di seguito riportiamo i moduli e le relative informazioni utili per richiedere alcune prestazioni di competenza del distributore relative alla fornitura di energia elettrica. È sufficiente scaricare i documenti, leggerli, compilarli e inoltrarli all'email clienti@forgreen.it oppure al fax 045 8762601. Per eventuali domande potete contattarci ai numeri sopra riportati.
- Attivazione preposato (.pdf)
- Dichiarazione dati catastali (.pdf)
- Nuova attivazione contatore (.pdf)
- Reclami (.pdf)
- Riattivazione fornitura sospesa per morosità (.pdf)
- Sigillo Contatore (.pdf)
- Spostamento Contatore (.pdf)
- Subentro (.pdf)
- Variazione Potenza Contatore (.pdf)
- Verifica Contatore (.pdf)
- Verifica Tensione Contatore (.pdf)
- Voltura (.pdf)
Disposizioni e aggiornamenti ARERA
Il Servizio Conciliazione è stato istituito dall'Autorità per mettere a disposizione dei clienti finali di energia elettrica e gas una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, mediante l'intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo. Il Servizio Conciliazione è disponibile anche per i prosumer (produttori e consumatori di energia elettrica) per le eventuali controversie con gli operatori e il GSE.
Tutti gli operatori, venditori o distributori, ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell'Autorità. Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato. Dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità per l'accesso alla giustizia ordinaria. L'eventuale accordo presso il Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti.
Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell'Autorità, è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea sull'energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution). Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR e ODR europei in materia di consumo.
In conformità all'art. 3, comma 3.5 del Codice di Condotta Commerciale, in caso di controversia è possibile attivare la procedura extragiudiziale ADR ricorrendo al Servizio Conciliazione dell'Autorità accedendo a questo link. Di seguito si riporta l'elenco organismi ADR dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Il bonus sociale per l'utenza elettrica e il gas è uno sconto in bolletta, introdotto dal Governo ed attuato dall'Autorità in collaborazione con i comuni italiani. Lo scopo è quello di fornire un aiuto in bolletta alle famiglie in condizioni di disagio economico o fisico e alle famiglie numerose.
Come fare per ricevere il bonus sociale?
Relativamente alle forniture di energia elettrica è possibile richiedere il bonus anche per motivi di disagio fisico, nel caso in cui una grave malattia costringa all'utilizzo di apparecchi elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita, che sono riconosciuti dalla legge ed elencati in Gazzetta Ufficiale.
In tutti gli altri casi l’agevolazione è concessa per luce e gas a coloro che rientrano nei limiti di reddito definiti dalla normativa ed in base alla numerosità del nucleo familiare.
Dal 1° Gennaio 2021 la regolamentazione ha previsto importanti semplificazioni che riassumiamo qui di seguito.
Dal 1° gennaio 2021 il bonus sociale per disagio economico sarà riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda come stabilito dal D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus per disagio economico sono state aggiornate con la Legge di Bilancio 2023 e dall’art. 1 comma 1 del D.L. 34 del 30/03/2023 come segue:
- appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 €, oppure
- appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 30.000 €, oppure
- appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza oppure
- appartenere ad un nucleo familiare con meno di 4 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000€.
Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva.
Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia - elettrico, gas, idrico - per anno di competenza.
Cosa dovranno fare dal 2021 i cittadini per ottenere i bonus per disagio economico?
Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF.
Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.)
Se il nucleo familiare rientrerà in una delle tre condizioni di disagio economico che danno diritto al bonus, l'INPS invierà i suoi dati (nel rispetto della normativa sulla privacy e delle disposizioni al SII (Sistema Informativo Integrato), che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas e acqua, permettendo di erogare automaticamente i bonus agli aventi diritto.
Quali bonus verranno erogati automaticamente?
Dal 1° Gennaio 2021 ai cittadini/nuclei familiari aventi diritto verranno erogati automaticamente:
- il bonus elettrico per disagio economico,
- il bonus gas
- il bonus idrico
Per evidenti ragioni il bonus per disagio fisico non potrà essere erogato automaticamente ed i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.
Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico e/o gas - per anno di competenza della DSU (cosiddetto "vincolo di unicità").
Per maggiori informazioni visitare questo link sul sito di ARERA.
In caso di ritardato o mancato pagamento oltre il termine della scadenza, fatto salvo ogni eventuale diritto derivante dal Contratto, al Cliente Domestico sulle somme scadute sarà applicato l’interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 8 punti percentuali. Al Cliente Non Domestico, in caso di ritardato o mancato pagamento oltre il termine di scadenza, fatto salvo ogni eventuale diritto derivante dal Contratto, sarà applicato l’interesse di mora pari a quanto previsto e disciplinato dal ex D.lgs. 231/02 in vigore alla data dell’inadempimento. I maggiori costi sostenuti e le spese per l’incasso di fatture non regolarmente pagate secondo le modalità stabilite dal Contratto, saranno a carico del Cliente, al quale verranno automaticamente addebitate.
In caso di mancato o parziale pagamento alla scadenza della fattura, trascorsi almeno 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza della fattura, ForGreen avrà facoltà di costituire in mora il Cliente, con diffida inviata a mezzo Raccomandata A.R. o altra comunicazione equivalente, indicando il termine ultimo per il pagamento pari ad almeno 7 (sette) giorni solari dalla data di invio della stessa da parte ForGreen, e in tutti gli altri casi in linea con le normative vigenti e richiedendo l’invio dei documenti dai quali si evinca l’avvenuto pagamento all’indirizzo mail clienti@forgreen.it.
ForGreen, senza dilazione né altro avviso e fatta salva ogni altra azione per il recupero del credito, potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura non prima che siano trascorsi 3 giorni lavorativi dal termine ultimo indicato in diffida. Le spese relative all’azione di diffida ed agli eventuali solleciti di pagamento inviati, saranno addebitate al Cliente, salvo in ogni caso il rimborso degli ulteriori costi ed il risarcimento dei danni subiti da ForGreen.
Nel caso in cui il Cliente sia connesso in Bassa Tensione e sussistano le condizioni tecniche del Contatore, prima di procedere alla sospensione della Fornitura, ForGreenridurrà la potenza di emissione ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza, in caso di persistente inadempimento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della Fornitura.
In qualunque evenienza il Cliente è tenuto a consentire al Distributore il libero accesso ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura.
Ai sensi dell’art. 1456 CC, decorsi 30 giorni dalla sospensione per morosità senza che il Cliente abbia fornito adeguata documentazione e/o prova dell’avvenuto pagamento della/e fattura/e insoluta/e, ForGreen potrà dichiarare risolto il contratto di fornitura richiedendo al Distributore elettrico o la rimozione del POD moroso dal contratto di trasporto e dispacciamento.
Qualora il Distributore non abbia potuto provvedere alla sunnominata sospensione della fornitura (ad esempio a causa del Contatore non accessibile) ForGreen avrà facoltà di richiedere l’interruzione della fornitura attraverso intervento tecnico più complesso (ad esempio taglio colonna o taglio diramazione) ed in tal caso il Contratto sarà risolto all’atto dell’esecuzione dell’intervento da parte del Distributore. La riattivazione della fornitura sarà possibile a fronte del pagamento delle somme dovute e di invio di idonea comunicazione a ForGreen dell’avvenuto pagamento che consenta a ForGreen di inoltrare al Distributore la richiesta secondo le tempistiche previste per l’energia elettrica dal TIQE. Nei casi in cui non sia stato possibile eseguire l’intervento di interruzione della fornitura ForGreen avrà diritto di risolvere il Contratto ex art. 1456 CC e comunicare al SII la risoluzione contrattuale ai sensi del Titolo II del TIMOE per la fornitura di Energia Elettrica.
ForGreen corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico pari a:
a) 30€ nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
b) 20€ nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente:
I) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
II) il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio;
III) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per sospensione della fornitura per morosità.
In deroga a quanto sopra citato, ForGreen può richiedere la sospensione/interruzione della Fornitura di Energia Elettrica al Distributore elettrico, anche senza preavviso, a motivo di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli del Contatore gas e/o Contatore elettrico ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto. ForGreen, nel caso la Fornitura sia stata sospesa per morosità e a fronte del pagamento da parte del Cliente finale moroso delle somme dovute, si impegna ad inoltrare tempestivamente Distributore elettrico, la richiesta di riattivazione della Fornitura a seguito della sospensione per morosità secondo quanto previsto dal TIQE e dal TIMOE.
Tutte le spese per la disattivazione e l’eventuale riattivazione sono a carico del Cliente non consumatore il quale corrisponderà il costo dell’intervento del Distributore oltre agli oneri amministrativi sostenuti da ForGreen. Il Cliente può richiedere la rateizzazione entro e non oltre i 10 giorni successivi la scadenza della bolletta inviando una richiesta scritta a ForGreen. La rateizzazione può essere concessa solo per importi superiori a 50,00 € secondo le modalità definite dal TIV e sulle somme oggetto di rateizzazione saranno calcolati interessi calcolati dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta applicando il Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.
Cliccando su questo link è possibile scaricare il documento informativo riferito agli Standard di qualità commerciale per venditori di energia elettrica e gas, previsti dalla delibera 413/2016/R/com, ARERA.
Tutte le società di vendita devono pubblicare sul proprio sito:
- i livelli di qualità commerciale da rispettare;
- gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli di qualità;
- i risultati relativi all'anno precedente.
In risposta agli eventi meteorologici di novembre 2023 in Toscana, Arera ha adottato, tramite le delibere 519/2023/com e 50/2024/R/com, misure straordinarie per aiutare le popolazioni colpite dall'emergenza. In particolare, è stato stabilito:
-
Sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere, e degli avvisi di pagamento con scadenza dal 2 novembre 2023 al 2 maggio 2024. Questo comprende anche le fatture per i corrispettivi dei servizi di allacciamento, attivazione, disattivazione, voltura o subentro forniti dagli operatori di vendita e dai gestori del SII.
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Sospensione delle azioni di recupero credito in caso di morosità, anche se precedente al 2 novembre 2023. Le azioni di recupero verranno riprese solo dopo il 2 maggio 2024.
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Rateizzazione automatica delle fatture sospese senza interessi, per un periodo massimo di 12 mesi. Le rate saranno addebitate secondo la periodicità di fatturazione e avranno un importo minimo di 20,00 euro. Non saranno rateizzati gli importi inferiori a 50,00 euro per singola fornitura. Se non desideri la rateizzazione, puoi pagare l'intero importo della fattura utilizzando gli avvisi di pagamento allegati alla bolletta.
Le nostre offerte per i consumatori di energia
Offerta PREZZO FISSO
Caratteristiche
- Energia rinnovabile con Garanzie d'Origine
- Certificazione EKOenergy
- Servizi Green Marketing
- Bolletta digitale
Tipo di prezzo
PREZZO FISSO
Tariffe a prezzo fisso per tutte le fasce di consumo.
Offerta PUN
Caratteristiche
- Energia rinnovabile con Garanzie d'Origine
- Certificazione EKOenergy
- Servizi Green Marketing
- Bolletta digitale
Tipo di prezzo
PREZZO INDICIZZATO
Tariffe a prezzo indicizzato al PUN per tutte le fasce di consumo.
Le offerte riservate a Clienti con tipologia tariffaria Altri Usi sono valide per le utenze connesse con qualsiasi tipo di tensione. Le offerte sottoscritte vengono fatturate su base mensile per fasce di consumo. La modalità di pagamento prevista per le offerte sia a Prezzo fisso sia al PUN è la domiciliazione bancaria SEPA Direct Debit (SDD).
Documenti contrattuali
Offerta PLACET
Come previsto dalla Delibera 555/2017/R/com del 27/07/2017, ogni operatore elettrico è tenuto ad inserire tra le proprie offerte di vendita la cosiddetta PLACET ("Prezzo Libero a Condizioni Equiparate di Tutela"). Si tratta di un'offerta energy only che non prevede alcuna opzione aggiuntiva rispetto alla sola fornitura elettrica. Trattandosi di offerta standardizzata secondo una struttura tariffaria predefinita dall'Autorità per l'Energia (ARERA), il fornitore può definirne liberamente solo il prezzo. Per chi fosse interessato, cliccando su questo link è possibile leggere le Condizioni Tecnico Economiche a prezzo fisso e indicizzato per le tipologie tariffarie Altri Usi e le Condizioni Generali di Contratto.
Le nostre offerte per i produttori di energia
Ritiro energia prodotta
Caratteristiche
- Acquisto di energia prodotta a prezzo zonale orario
- No oneri di gestione del GSE
- Report di produzione e andamento dei ricavi
- Invito a fatturare mensile
- Opzione di sconto F1 Free per chi consuma energia
Tipo di prezzo
PREZZO INDICIZZATO
Tariffa a prezzo indicizzato PZO per tutte le fasce di produzione.
Servizi amministrativi e tecnici
Caratteristiche servizi amministrativi
- Dichiarazioni annuali per le Dogane
- Gestione report Autorità per l’Energia
- Attività e rapporti con GSE e GME
- Adeguamenti amministrativi e tecnici secondo normativa
Caratteristiche servizi tecnici
- Manutenzione degli impianti
- Telecontrollo produzione ed efficienza
- Pulizia e lavaggio moduli fotovoltaici
Fuel Mix ForGreen
Le fasce sono, così come definite nella Tabella 6 dell’Allegato A alla Delibera AEEG n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni, F1: dalle ore 8.00 alle ore 19.00 nei giorni dal lunedì al venerdì; F2: dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00 nei giorni dal lunedì al venerdì; dalle ore 7.00 alle ore 23.00 nei giorni di sabato; F3: dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 alle ore 24.00 nei giorni dal lunedì al sabato; tutte le ore della giornata nei giorni di domenica e festivi. Si considerano festivi: 1 gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 Aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre.