Decarbonizzazione, transizione energetica, impatto ambientale: tre concetti che, specialmente negli ultimi anni, stanno assumendo una centralità notevole.
In questo contesto, ecco che le Comunità Energetiche Rinnovabili hanno dato una spinta ulteriore verso la produzione e l’autoconsumo locale di energia da fonti rinnovabili. Infatti, si tratta di un modello collaborativo che permette a cittadini, imprese ed enti pubblici di unirsi per produrre, condividere e consumare energia pulita, generando benefici ambientali, economici e sociali.
Che cosa sono le CER: definizione, scopo, normativa
Le Comunità Energetiche Rinnovabili (indicate spesso con l’acronimo CER) sono soggetti giuridici autonomi che si basano sulla partecipazione volontaria di membri – persone fisiche, imprese, enti locali, cooperative, ecc. Tali membri devono essere situati in prossimità geografica tra loro e, nello specifico, appartenenti alla stessa area di cabina primaria, ovvero un’area di distribuzione di energia elettrica definita dal GSE (Gestore Servizi Elettrici).
Lo scopo delle CER è quello di produrre, condividere, consumare e gestire energia da fonti rinnovabili, per massimizzare l’autoconsumo collettivo e favorire la riduzione delle emissioni di CO₂, in un’ottica di sviluppo sostenibile e di democratizzazione energetica.
Le CER sono state introdotte per la prima volta dalla Direttiva Europea RED II (2018/2001/UE), recepita in Italia con il D. Lgs. n. 199/2021 e successivamente regolamentate anche dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) tramite la Delibera 727/2022/R/eel.
Tuttavia, è solo con il cosiddetto Decreto CER (D. Lgs. n. 414/2023) che le Comunità Energetiche Rinnovabili sono state regolamentate anche per ciò che riguarda:
- i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
- le modalità di incentivazione, necessarie per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in CER;
Quali sono gli obiettivi delle CER
Lo scopo diretto delle Comunità Energetiche Rinnovabili è quello di favorire l’aumento di produzione e consumo di energia pulita, rendendoli accessibili a un numero crescente di soggetti. Assumendo una prospettiva di più ampio respiro, tuttavia, risulta evidente che siano molti altri gli obiettivi che perseguono.
Le CER, infatti, nascono per favorire un nuovo paradigma energetico, decentralizzato e partecipativo.
Proprio per questa ragione, rappresentano uno strumento strategico per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- riduzione delle emissioni climalteranti (come quelle di CO₂) e supporto attivo alla transizione energetica e alla crescita delle energie rinnovabili;
- incremento dell’autonomia energetica di cittadini, aziende e territori, attraverso la riduzione della dipendenza dalle fonti fossili e dai mercati energetici internazionali, spesso imprevedibili;
- supporto allo sviluppo economico locale, stimolando filiere industriali locali legate alle rinnovabili e consentendo un più facile accesso all’energia per soggetti vulnerabili o aree marginali.
La dimensione partecipativa delle CER, inoltre, rafforza la coesione tra imprese, istituzioni e cittadini, generando forme innovative di governance energetica.
Vincoli e limiti delle Comunità Energetiche Rinnovabili
Benché abbiano un grande potenziale, le Comunità Energetiche Rinnovabili non sono esenti da limiti e vincoli tecnico-normativi.
Il limite più rilevante riguarda l’aspetto geografico: se una CER può operare infatti a livello nazionale, quale soggetto giuridico unico, i meccanismi di incentivazione sono invece localizzati su specifiche “configurazioni” corrispondenti alle cosiddette “aree di cabina primaria”. Tutti i membri della CER (sia consumatori sia produttori) per generare incentivi dovranno quindi trovarsi all’interno delle medesime aree, i cui punti di connessione alla rete elettrica nazionale (POD) sottendono alla medesima cabina elettrica primaria. In altre parole, una CER può attivare molteplici “configurazioni” in aree diverse del territorio nazionale, ma ogni configurazione è autonoma e indipendente per quanto riguarda la condivisione dell’energia e la generazione di incentivi.
Sul sito istituzionale del GSE è presente un portale con la mappa interattiva delle cabine primarie presenti sul territorio nazionale.
A essere soggetta a limitazioni è poi anche la potenza degli impianti: per poter accedere agli incentivi, i singoli impianti devono avere una potenza nominale non superiore a 1 MW. Inoltre, solo l’energia condivisa – cioè prodotta e consumata all’interno dello stesso intervallo orario – può beneficiare degli incentivi.
Tali limiti sono pensati per garantire un equilibrio tra efficienza energetica, sostenibilità ambientale e sostenibilità economica.
Non vi sono, invece, limiti per quel che riguarda la scelta del fornitore di energia elettrica. Tutti i partecipanti alla Comunità Energetica, infatti, mantengono piena libertà e non devono cambiare fornitore con la loro entrata in CER, da cui possono uscire quando lo desiderano.
Lo statuto della Comunità Energetica
Una CER è un soggetto giuridico autonomo che può costituirsi in forma di associazione, organizzazione no profit, consorzio, cooperativa o cooperativa benefit, e può eventualmente assumere la qualifica di ETS (Ente del Terzo Settore). In quanto tale, ognuna di esse deve essere caratterizzata da un atto costitutivo e da uno statuto.
Lo statuto di una Comunità Energetica è quel documento che – coerentemente con le Regole Operative del GSE – ne definisce con chiarezza gli obiettivi, la governance, i criteri di ammissione, i diritti e doveri dei partecipanti e le modalità di distribuzione dei benefici generati.
Si tratta quindi di un aspetto essenziale per la CER, che riesce così a garantire trasparenza, affidabilità e sostenibilità.
I protagonisti delle Comunità Energetiche
Protagonisti di ogni CER sono certamente i privati cittadini che scelgono di parteciparvi, ma anche le piccole e medie imprese e, naturalmente, gli impianti di produzione da fonti rinnovabili.
Chi può partecipare a una CER?
Le CER rappresentano uno strumento interessante anche per la possibilità di includere in esse una pluralità di soggetti. Infatti, possono farne parte cittadini privati, piccole e medie imprese, enti pubblici, cooperative, condomìni, enti religiosi, enti del terzo settore, enti assistenziali e associazioni.
Le grandi imprese sono invece escluse, così come gli operatori del settore energetico: la loro presenza è vietata dalla normativa e, dunque, esse non possono far parte di una Comunità Energetica Rinnovabile.
All’interno della CER, i partecipanti possono avere diversi ruoli:
- consumatori, ovvero coloro che beneficiano dell’energia condivisa mettendo a disposizione i propri consumi energetici;
- produttori, cioè coloro che producono l’energia rinnovabile e la immettono nella rete elettrica nazionale;
- prosumer, che producono e allo stesso tempo autoconsumano l’energia rinnovabile della CER;
- soggetto referente, che ha il compito di gestire la CER e interfacciarsi con il GSE per la registrazione della Comunità e la richiesta degli incentivi.
Inoltre, sono presenti anche altre figure, esterne alla CER ma comunque essenziali per il suo sviluppo:
- produttori terzi, che mettono a disposizione della CER il proprio impianto di produzione di energia rinnovabile pur non essendo membri della CER;
- soggetti finanziatori, che forniscono il capitale necessario per la realizzazione degli impianti ma non ne possono compromettere l’autonomia decisionale.
Quali impianti possono rientrare in CER?
Gli impianti ammessi all’interno di una Comunità Energetica Rinnovabile devono essere rigorosamente impianti di produzione da fonti rinnovabili. Il fotovoltaico è sicuramente la tecnologia più diffusa per queste configurazioni, soprattutto per via della semplicità di installazione e dell’efficienza garantita.
Niente vieta di inserire in CER anche impianti mini-eolici, idroelettrici o a biomassa, purché rispettino i requisiti e le caratteristiche tecniche previste da ARERA e dal GSE. È fondamentale che gli impianti siano collegati in bassa o media tensione e operino, come detto, all’interno del perimetro geografico definito dalla cabina primaria.
I vantaggi delle Comunità Energetiche Rinnovabili
Le CER offrono diversi vantaggi, economici, ambientali e sociali:
- vantaggi economici: i cittadini e le imprese che aderiscono possono ottenere una riduzione della spesa energetica, grazie all’eventuale autoconsumo e agli incentivi previsti, e si possono prevedere interventi specifici per persone o famiglie in situazioni di povertà energetica;
- vantaggi ambientali: la produzione locale da fonti rinnovabili consente di abbattere le emissioni di CO₂, contribuendo attivamente agli obiettivi di decarbonizzazione nazionale;
- vantaggi sociali: è soprattutto sul piano sociale che le CER generano valore, favorendo la partecipazione attiva degli attori locali, la destinazione di una rilevante parte dell’incentivo ad iniziative di impatto sociale e ambientale sul territorio, il rafforzamento del tessuto imprenditoriale e la creazione di nuove opportunità occupazionali.
Agevolazioni statali e incentivi previsti
Come da Decreto CER, in Italia vengono riconosciute due forme di incentivo sull’energia autoconsumata e condivisa all’interno delle Comunità Energetiche.
La prima è una tariffa incentivante sull’energia prodotta da fonti rinnovabili e autoconsumata virtualmente dai partecipanti alla CER. Si tratta di una tariffa riconosciuta dal GSE per un periodo di 20 anni a partire dall’avvio dell’impianto di produzione. La tariffa è compresa tra 60 €/MWh e 120 €/MWh, in base alla taglia dell’impianto e al valore di mercato dell’energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore maggiorazione fino a 10 €/MWh in funzione della zona geografica di riferimento.
La seconda forma di incentivo è data da un corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata, definito dall’ARERA e del valore di circa 8 €/MWh.
In aggiunta, secondo PNRR è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell’investimento. Tuttavia, questo contributo è valido solo per le CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti (la norma che alza la soglia a 50.000 abitanti, ad oggi, deve essere ancora confermata da alcuni passaggi prima della sua entrata in vigore).
Per accedere agli incentivi, è necessario rispettare specifici criteri tecnici e amministrativi definiti da normativa. La CER deve essere registrata sul portale del GSE, gli impianti devono essere conformi ai requisiti di potenza e localizzazione e i flussi energetici devono essere monitorati secondo gli standard previsti.
Nel caso del contributo PNRR, invece, è richiesta anche la partecipazione a bandi pubblici, con relativa presentazione di progetti, business plan e documentazione tecnica. La gestione corretta della condivisione energetica e la rendicontazione trasparente dei risultati rappresentano condizioni essenziali per la stabilità economica della comunità e per la continuità dell’accesso agli incentivi.
Costituire una CER
La costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile richiede competenze specifiche in materia e un’attenta pianificazione. Il processo parte con l’individuazione delle aree adatte all’installazione degli impianti di produzione, continua con la definizione della forma giuridica più adatta (cooperativa, associazione, ecc.) e dei soggetti partecipanti. In ultima istanza, si procede con l’attivazione degli impianti, l’allaccio alla rete nazionale e la registrazione presso il GSE.
A partire da quel momento, la CER entra in funzione e inizia a condividere energia tra i membri secondo i criteri definiti dallo statuto.
Dal momento in cui la CER è attiva si deve provvedere anche alla sua gestione, così da assicurarne il mantenimento e il buon esito. È quindi necessario monitorare i flussi di produzione e consumo, rendicontare gli impatti ambientali e sociali generati e gestire i rapporti tra i membri della CER.
L’importanza del supporto di un esperto
In mancanza di competenze specifiche ed esperienza nel campo, le Comunità Energetiche Rinnovabili hanno difficoltà a esprimere tutto il loro potenziale. Per questa ragione, affidarsi a un partner esperto può fare la differenza.
ForGreen, da 15 anni, opera nel campo dell’energy sharing. Ancor prima del D. Lgs. n. 414/2023, ForGreen aveva sviluppato delle proprie comunità di condivisione energetica, anticipando il modello delle odierne CER. Oggi, ForGreen è Advisor e partner tecnico di enti pubblici e imprese per la costituzione, la gestione e la rendicontazione d’impatto di Comunità Energetiche Rinnovabili.
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